Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 04/04/2001 n. 52

- Ritenuto di recepire le raccomandazioni del NARS, prevedendo peraltro che specifiche situazioni di sbilancio delle gestioni acquedottistiche siano segnalate a questo Comitato per l’ eventuale formulazione di proposte di soluzione;

- Ritenuto in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS in merito all’ esigenza di far decollare i piani d'investimento realizzabili con la finanza di progetto, nonché di prevedere un aumento tariffario per gli adeguamenti impiantistici per fognatura e depurazione attuati in base ai programmi stralcio;

- Ritenuto altresì di condividere le raccomandazioni del NARS circa la X da attribuire alla formula del price-cap per il 2001 sia per le motivazioni addotte dal NARS stesso sia per l’ esigenza di contenere la dinamica inflazionistica;

- Ritenuto di confermare la previsione di una duplice decorrenza degli incrementi tariffari al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell’ utenza;

- Ritenuto di ribadire l’ esigenza di dedicare specifica attenzione all’ aspetto della qualità, escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta dei servizi;

- Ritenuto inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e di depurazione, le forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive, che questo Comitato ha introdotto con delibera n. 62/2000, avvalendosi della facoltà di cui all’ art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al decentramento del Ministero dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato;

-Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera Sino al 30 giugno 2001 restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62. Successivamente al 30 giugno e sino all’ entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché, per le attività di verifica, le Camere di commercio, industria ed artigianato si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera.

1. Servizio di acquedotto

1.1 Articolazione tariffaria Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell’ articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo Comitato, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Sbilanci della gestione Per gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente deficitarie è previsto l’ obbligo di copertura dei costi del servizio acquedottistico in misura non inferiore all’ 80%. Gli altri enti e le imprese che si trovino in condizioni di rilevante sbilancio nella gestione acquedottistica e che in particolare nel corso del 2000 abbiano registrato livelli di copertura dei costi inferiori all’ 80%, segnaleranno, entro il 31 dicembre 2001, tale situazione di squilibrio alla Segreteria di questo Comitato, tra l’ altro precisando se si siano avvalsi o meno in passato della facoltà di procedere alla copertura dei costi sino al tetto indicato: il riferimento è ai costi 1998, incrementati dello 0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera 19 febbraio 1999, n. 8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa percentuale indicata dalla delibera 22 giugno 2000, n. 62). Eventuali proposte di soluzione verranno sottoposte a questo Comitato.

1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa. L’ attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza. La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell’ anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L’ eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell’ anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo. Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al superamento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo. In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell’ eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell’ isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati. La prima “tranche” del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° luglio 2001; peraltro per quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il 1° luglio 2002.

1.4 Investimenti

1.4.1. Casistica Nell’ eventualità che l’ ente o l’ impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti, è consentito un incremento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all’ attuazione della Legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 2001:

a) nel caso che il programma d’ investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d’ ambito è possibile un aumento massimo del 6% per un volume d’ investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l’ anno 2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all’ adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare.

b) nel caso che il programma d’ investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d’ ambito, o perché quest’ ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 4% per un volume d’ investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l’ anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella considerata all’ alinea precedente - cioè sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d’ ambito, o perché quest’ ultimo non è stato a cora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore -è possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume d’ investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie d’ investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l’ allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi d'investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d’ ambito entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

1.4.2. Limiti

1.4.2.1 Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

1.4.2.2 Gli aumenti indicati al punto 1.4.1. possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l’ obbligo di referto previsto dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa Circolare esplicativa.

1.4.3 Riconoscibilità degli investimenti Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l’ applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.

1.4.4. Penalizzazioni per sottorealizzazioni Nell’ ipotesi che al 31 dicembre 2000 non risulti realizzato il volume d’ investimenti considerato in sede di determinazione dell’ aumento tariffario ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62, all’ incremento complessivo per il 2001, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all’ incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d’ investimenti previsto ed il volume d’ investimenti effettivamente realizzato. Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale: P . II . 00 00

a) 2 . P

- . 6% .. F . F00 00 . P . II . 00 00

b) 3 . P

- . 4% .. F . F00 00 . . IP I . 00 00

c) 3 .- . 2,5% . P . FF . 00 00 . P .. 00 00

d) 3 . I

- I . 1% . P . FF . 00 00 . dove 00 P = investimenti programmati per l’ anno 2000; F 00 P = fatturato previsto per il suddetto periodo al momento del relativo programma d'investimenti, I00 = investimenti effettivamente realizzati nell’ arco temporale considerato; F00 = fatturato realizzato nel 2000.

1.4.5. Sovradimensionamento Nel caso in cui si presentino necessità d'investimento che superino il limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. della presente delibera, viene riconosciuto un corrispondente aumento tariffario nell’ anno immediatamente successivo; tale incremento riduce il margine ulteriore d’ aumento a disposizione per l’ anno successivo medesimo. L’ aumento di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel caso in cui il piano d’ investimenti sia certificato dall’ Autorità d’ ambito. Il piano annuo non può comunque superare il limite del 100% di fatturato.

1.4.6. Fornitore d'acqua all’ ingrosso Il soggetto fornitore d'acqua all’ ingrosso si attiene agli stessi criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore all’ utenza finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di sottorealizzazione del piano d’ investimenti. Il venditore all’ ingrosso presenta il proprio piano d’ investimenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U. e definisce le proprie tariffe entro i 30 giorni successivi. Il gestore del servizio all’ utenza trasferisce il suddetto aumento sulla tariffa finale in proporzione all’ incidenza percentuale del costo dell’ acqua all’ ingrosso sui costi totali registrati nell’ anno precedente. A tal fine:

- calcola l’ incremento di costo come prodotto tra il volume di acqua acquistata presso il grossista nell’ anno precedente e l’ incremento della tariffa a mc praticato dal grossista;

-calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il proprio fatturato dell’ anno precedente e lo applica come aumento percentuale della tariffa di distribuzione. L’ incremento complessivo della tariffa finale (quale somma dell’ aumento conseguente alla traslazione dell’ incremento operato dal grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all’ utenza) non può superare il tetto massimo spettante al gestore finale in relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4.1. Nel caso in cui il venditore all’ ingrosso non definisca le proprie tariffe entro i predetti 90 giorni, al gestore del servizio di distribuzione competono incrementi tariffari per programmi d’ investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai precedenti punti. Qualora il venditore all’ ingrosso definisca le tariffe successivamente ai predetti 90 giorni il medesimo potrà utilizzare il margine residuo d’ incremento rispetto al tetto spettante al gestore all’ utenza finale.

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional